Allegato “A” al n. 19699/9387 di repertorio
STATUTO
della associazione
“PEBA ONLUS”
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita un’associazione denominata
“PEBA ONLUS”
(di seguito l’”Associazione”).
L’Associazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione utilizzerà la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” ovvero l’acronimo “ONLUS”.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Milano.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie
anche in altre località dello Stato o all’Estero.
Articolo 3 – Scopo e attività
3.1 L’Associazione, senza scopo di lucro nemmeno indiretto, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97.
In particolare l’Associazione intende favorire l’integrazione della persona disabile
con ridotta mobilità assicurandone l’autonomia e favorendo l’abbattimento delle
barriere architettoniche, quali ostacoli che impediscono la realizzazione dei diritti
umani (Convenzione Onu sui diritti dei disabili).
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione intende operare nel settore
della beneficenza diretta e indiretta di cui all’art. 10, comma 2 bis del D.lgs. 460/97.
3.2 L’Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, intende:
(i) effettuare erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla
gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10, comma 1,
lettera a) del D. Lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale a
favore di soggetti disabili, conformemente al comma 2 bis dell’articolo10 del D. Lgs
460/97;
(i) effettuare, in aderenza alla risoluzione 292/E/2002, erogazioni gratuite in denaro o
in natura nei confronti di enti pubblici, senza scopo di lucro, affinchè realizzano gli
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche volti a favorire la mobilità e
l’integrazione del soggetto disabile. Al fine di rendere efficace l’erogazione,
l’Associazione potrà affiancare l’ente per individuare le necessità sul territorio e
programmare gli interventi necessari, per la realizzazione dei quali l’Associazione
raccoglierà i fondi necessari;
(iii) procedere alla raccolta di ausili usati per persone a ridotta mobilità e procedere
alla redistribuzione gratuita degli stessi alle persone che ne hanno necessità.
L’Associazione intende adottare tutte le misure più opportune al fine di garantire
trasparenza, efficacia e buon uso delle risorse raccolte, in modo anche da evitare
confusione tra le somme raccolte attraverso le donazioni e le risorse
dell’Associazione derivanti da contributi degli associati.
L’Associazione in via strettamente funzionale al perseguimento delle proprie finalità,
e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 460/97, inoltre, potrà:
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a. promuovere e organizzare incontri, conferenze, dibattiti con qualsiasi modalità,
anche attraverso i social media;
b. pubblicare, su qualsiasi supporto, newsletter, testi, atti, relazioni, libri, ad
eccezione della stampa di quotidiani;
c. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti
ed iniziative di utilità sociale in esecuzione degli scopi dell’Associazione;
d. collaborare con altri soggetti ed enti privati o pubblici impegnati in iniziative
analoghe o affini a quelle della associazione, anche attraverso la creazione di
nuovi soggetti giuridici, reti, consorzi ecc…;
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 4 – Patrimonio e Entrate
4.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
c. da donazioni, legati, lasciti.
4.2 I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’Associazione sono
costituiti:
a. dalle quote associative;
b. dai redditi dei beni patrimoniali;
c. dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte
pubbliche di fondi;
c. dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d. dai contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali:
e. ogni altra entrata derivante dalle attività istituzionali e connesse nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 460/97.
Articolo 5 – Associati
5.1 Sono membri dell’Associazione coloro che, condividendone le finalità, facciano
richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio e/o
dell’indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni, e
dichiarazioni di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e
degli obblighi da esso derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento della
quota associativa.
L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo e ha effetto
dalla data della deliberazione. L’eventuale diniego dovrà essere motivato.
5.2 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di
anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del
singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione. La qualità
di socio non è trasmissibile.
5.3 Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle
finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle
dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è
obbligatoria per gli associati.
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La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.
5.4 La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del
Consiglio Direttivo.
5.5 Tale qualità si perde nei seguenti casi:
– per morte;
– per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
– per esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel
versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dall’assemblea
nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza
nell’esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie.
L’associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio
arbitrale, se nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di
esclusione;
– per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di
interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad
eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all’ordine
pubblico ed agli scopi dell’Associazione.
L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata
all’interessato con lettera raccomandata e/o PEC.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause
che l’hanno determinata.
Articolo 6 – Organi dell’Associazione
6. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, il Vice Presidente;
d) se nominato, l’Organo di Revisione, in composizione monocratica o collegiale.
Articolo 7 – Assemblea
7.1 L’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo almeno una volta in un anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e,
quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di
Revisione.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne
ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati.
7.2 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno,
dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito a ogni
associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con
avviso dell’avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per
l’adunanza.
L’avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
L’assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza
convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in
carica e l’Organo di Revisione, se nominato.
7.3 Ogni associato (maggiore di età) ha diritto di voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Ogni associato non può essere portatore di più di una delega. Non sono ammessi voti
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per corrispondenza.
7.4 Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di
telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto
nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati
delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione, oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono
presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
7.5 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un
segretario, eletto dall’assemblea.
7.6 In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la maggioranza
dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
In seconda convocazione, l’assemblea delibera con il voto favorevole della
maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno
diritto di voto.
Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, occorre la presenza di
almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione
del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.
7.7 Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e
dal segretario della riunione.
Articolo 8 – Consiglio Direttivo
8.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo
di tre ad un massimo di sette membri nominati dall’assemblea tra gli associati; essi
durano in carica tre esercizi, scadono con l’assemblea che approva il bilancio relativo
al terzo esercizio e sono rieleggibili.
8.2 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non
costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha
eletti.
8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera
raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta
ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante
telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione,
da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l’indicazione del giorno,
dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
8.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche
senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e
l’organo di revisione, se nominato.
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8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di
telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto
nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione, oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono
presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
8.6 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di
almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;
in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal soggetto verbalizzante.
8.7 E’ fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo.
Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato
motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio
sociale, è considerato dimissionario.
8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza,
dalla persona designata dagli intervenuti.
8.10 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente
e il Segretario generale che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.
Articolo 9 – Poteri del Consiglio Direttivo
9.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull’ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di
decadenza;
d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
e) emanare regolamenti e norme per l’organizzazione e il funzionamento
dell’Associazione;
f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare
l’impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione
dell’Associazione;
g) stabilire l’ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
h) sottoporre all’assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni,
mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o
altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore
dell’Associazione;
l) decidere la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad
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evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi
atti;
m) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni
temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d’intesa e in
generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.)
finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell’Associazione;
p) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente
demandata all’assemblea o ad altri organi.
9.2 Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue funzioni al Comitato esecutivo,
composto da tre dei suoi membri, o alcuno o più consiglieri.
Articolo 10 – Presidente – Vice Presidente
10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in
giudizio, dura in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che
lo ha eletto e può essere rieletto.
Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente
funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.
10.2 Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di
atti.
10.3 Il Consiglio Direttivo nomina anche un Vice Presidente, che fa le veci del
Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
La firma del Vice Presidente vale come prova dell’assenza o dell’impedimento del
Presidente.
Articolo 11 – Organo di Revisione
11.1 L’Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto
deliberato dall’assemblea, che ha facoltà di nominarlo.
I membri dell’Organo di Revisione possono anche essere scelti tra i non associati e
devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Legali.
Se collegiale, l’Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due
supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall’assemblea.
11.2 L’Organo di Revisione ha il compito di:
a. controllare la gestione contabile dell’Associazione ed effettuare, in qualunque
momento, gli accertamenti di cassa; redigere la relazione sui bilanci preventivo e
consuntivo da presentare all’assemblea;
b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie.
11.3 La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.
11.4 I membri dell’Organo di Revisione durano in carica tre esercizi, scadono con
l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio, e sono
rieleggibili.
11.5 I membri dell’Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
Alle riunioni dell’Organo di Revisione si applicano le disposizioni dell’art. 8 del
presente statuto, in quanto compatibili.
Articolo 12 – Gratuità delle cariche
12. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento dell’ufficio.
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Articolo 13 – Bilancio
13.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31 trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del
bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il
nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’assemblea da convocarsi entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
13.2 Dalla data dell’avviso di convocazione dell’assemblea, bilancio e programma
verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati
che intendessero consultarli.
13.3 E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di
altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed
unitaria struttura.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 14 – Scioglimento
14.1 L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione
l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del
patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare
costituzione dell’assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà
chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
14.2 Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra ONLUS con
finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle
indicazioni fornite dall’assemblea, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3
comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
Articolo 14 – Clausola compromissoria
14.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati o fra essi e
l’Associazione, incluse le controversie promosse dai membri del Consiglio Direttivo,
dai liquidatori e dall’Organo di Revisione, se esistente, ovvero nei loro confronti, per
questioni attinenti al rapporto associativo in materia di diritti disponibili, sarà
devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal
presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto
riguardo alla sede legale della Associazione, su istanza della parte più diligente tra
quelle in contesa.
14.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è
rimessa alla parte che per prima presenta l’istanza per la nomina.
14.3 Nel caso in cui l’arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non
intendesse assumere l’incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in
contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di
Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Associazione.
14.4 L’arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.
14.5 Se per qualsiasi motivo l’arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno
all’incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui
sopra.
14.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda
s’intende integralmente accettato con l’adesione al presente statuto e/o con
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l’accettazione delle cariche sociali.
Articolo 15 – Rinvio
15. Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di
legge tempo per tempo vigenti in materia di associazioni.
F.to Evelina Di Giugno
Andrea Ferretti
Felice Romeo
Monica De Paoli